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Il 26 febbraio 2009 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 208 del 30/12/2008, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008. Tale provvedimento di conversione, con modifiche, ha portato all’emanazione della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009. Si riportano di seguito le principali tematiche di interesse per l’artigiano, normate dal provvedimento in parola. - Tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani e discariche - art. 5, commi 1 e 1 bis: Viene stabilito che anche per l’anno corrente i comuni non potranno operare né il passaggio dalla TARSU alla TIA (Tariffa Integrata Ambientale), né viceversa. Nelle more della completa attuazione del “Codice Ambientale”, il regime di prelievo adottato dal Comune nel 2006 rimane invariato nel 2009. Si registra anche la proroga al 13 agosto 2009 della tariffa riguardante i rifiuti assimilati di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del “Codice Ambientale”. Infine, viene ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2009, il regime transitorio per l’autorizzazione alle discariche. Le regioni e le province autonome possono, tuttavia, chiedere un’ulteriore proroga di tale termine (entro il 15 marzo p.v.), limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, sempre che le attività di adeguamento delle suddette siano completate entro il 31 dicembre 2009. In pratica, la ricaduta di questa disposizione sui produttori di rifiuti consiste nella deroga alla caratterizzazione degli stessi, prima del conferimento in discarica, fino al 30 giugno 2009. - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) – art. 5, comma 2-quinquies: Viene stabilito che il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2009, approvato dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 (G.U. n. 294 del 17/12/2008) sarà efficace per le dichiarazioni relative all’anno 2009 (quelle da presentarsi, cioè, entro il 30 aprile 2010). Per le dichiarazioni relative al 2008, da presentarsi pertanto entro il 30 aprile 2009, si utilizzerà, invece, il Modello precedente, approvato dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002 (G.U. n. 3 del 4/01/2003). In sintesi, il MUD e le connesse disposizioni applicabili sono quelle dello scorso anno. - Rifiuti ammessi in discarica – art. 6, comma 1: Viene stabilito che i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 KJ/Kg potranno continuare ad essere conferiti in discarica per ulteriori 12 mesi rispetto al termine originariamente previsto (31 dicembre 2008). Ciò per fare fronte alla situazione di emergenza, dovuta alla carenza di strutture di termovalorizzazione, che si creerebbe qualora tali rifiuti venissero avviati all’incenerimento. - Materie Prime Seconde “ex - lege” – art. 6, comma 1-bis: La norma sancisce che (per 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione) vanno considerate come effettivamente ed oggettivamente destinabili ai cicli produttivi e di consumo le materie, le sostanze ed i prodotti, stoccati in impianti autorizzati che effettuano il recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte speciali di carta, cartone, vetro, plastica e metalli. In sintesi, con questa norma il legislatore esclude “ex-lege” dalla ordinaria disciplina dei rifiuti i suddetti materiali. - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – art. 7: Il primo aspetto introdotto dalla Legge riguarda la proroga, di un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2009), del regime relativo ai RAEE cosiddetti non “storici”. Alla base del rinvio la mancanza del sistema europeo di identificazione dei produttori: come per le precedenti proroghe, quindi, il finanziamento dei RAEE “nuovi” (domestici e professionali) continuerà ad essere assolto con le medesime modalità previste per i RAEE “storici”. Il secondo aspetto concerne, invece, la definizione di produttore (art. 3, comma 1, lettera m del decreto legislativo n. 151/2005), che viene così rinovellata: “4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione , il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13, 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2), 3).”. In sintesi, le aziende che esportano tutta la produzione hanno solamente gli obblighi di progettazione, informazione ed iscrizione al registro nazionale dei produttori ma non anche l’obbligo di partecipare ad un sistema collettivo di raccolta non impattando la loro produzione sul territorio nazionale. Inoltre, la norma stabilisce che non è sufficiente a determinare la qualifica di produttore una partecipazione limitata agli aspetti meramente finanziari. - Riutilizzo di terre e rocce da scavo e dei residui di lavorazione della pietra – art. 8-ter: La norma stabilisce che è possibile utilizzare terre e rocce da scavo, di cui siano state preventivamente accertate le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati purché, tuttavia, si garantiscano le seguenti condizioni: a) miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) miglioramento della percezione paesaggistica. Si fa notare come alle terre e rocce siano stati equiparati (per effetto di una modifica operata all’atto della conversione in Legge) i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi, purché non vengano utilizzati agenti o reagenti non naturali.
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