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CHIARIMENTI IN MERITO ALL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI COLLABORATORI FAMILIARI IN CANTIERE

L’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Pur in presenza di tale disposizione, alcuni committenti o responsabili lavori, nel verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi destinati ad operare nei cantieri temporanei, richiedono agli stessi, così come indicato al punto 2, lett. d) dell’All. XVII al D.Lgs. 81/2008, attestati relativi alla formazione ed all’idoneità sanitaria e considerano la presenza di detta documentazione vincolante ai fini della concessione dell’incarico.

Al fine di risolvere l’apparente contraddizione tra quanto previsto dall’articolato (art. 21) e quanto richiesto dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, Confartigianato ha formulato un quesito alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della regione Friuli Venezia Giulia la quale, incontrati i responsabili SPASAL, mediante Circolare prot. 1952/SPS/PREV. del 29 gennaio 2009 si è espressa nel seguente modo:

«L’art. 21 del D.Lgs. 81/08 introduce la facoltà e non l’obbligo per i soggetti individuati “i componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo”.

Pertanto la richiesta prevista dall’allegato XVII punto 2 lettera d) “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo” non assume valenza obbligatoria per il soggetto richiesto qualora lo stesso rientri nella sopraccitata definizione. »






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