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NORMATIVA L’art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 prevede quanto segue: 1. “I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 entro i seguenti termini: a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al 1988; b) tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000; c) tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. 2. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda è presentata nei termini, l’esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall’articolo 269, comma 3, l’esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. In caso di impianti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell’autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni." Si riportano, a titolo conoscitivo, le definizioni ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 268 di: Impianto anteriore al 1988: impianto che, alla data del 01 luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente. Impianto anteriore al 2006: impianto che non ricade nella definizione precedente e che, al 29 aprile 2006, è autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/1988 purché in funzione o messo in funzione entro i successivi 24 mesi; si considerano anteriori al 2006 anche gli impianti anteriori al 1988 la cui autorizzazione è stata aggiornata ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 203/88. Impianto nuovo: impianto che non ricade nelle definizioni precedenti. CALENDARI (art. 281 c. 1) Si riportano di seguito i termini previsti dal D.Lgs. 152/06 per la presentazione delle domande di aggiornamento, nominadoli, per semplicità di lettura, come I, II e III scaglione. a) Impianto anteriore 1988: domanda di aggiornamento entro 31.12.2010 (I scaglione) b) Impianto anteriore al 2006 e autorizzato prima del 01.01.2000: domanda di aggiornamento tra il 01.01.2011 e il 31.12.2014 (II scaglione) c) Impianto anteriore al 2006 e autorizzato dopo il 31.12.1999: domanda di aggiornamento tra il 01.01.2015 e il 31.12.2018 (III scaglione). La Provincia di Pordenone, con Delibera di Giunta n. 8 del 18.01.2010, ha adottato, per quanto concerne il primo scaglione di aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni (impianti anteriori 1988), il seguente calendario: CALENDARIO PRESENTAZIONE DOMANDE DI AGGIORNAMENTO (IMPIANTI ANTE 1988) | TERMINI (I scaglione – impianti ante 1988) | ATTIVITA’ | CODICI ATECO 2007 | | ENTRO il 30 giugno 2010 | Metalmeccanico Tessile, abbigliamento, cuoio Chimica, gomma, plastica Carta, stampa Altre industrie manifatturiere | 24 – 25 – 26 – 27 – 28 - 29 – 30 – 33 13 – 14 - 15 20 – 21 – 22 17 – 18 32 | | ENTRO il 31 dicembre 2010 | Legno, mobili Riparazione di autoveicoli Alimentari Tutte le categorie ATECO non comprese nelle precedenti | 16 – 31 45 10 – 11 – 12 Codici non indicati in precedenza | NOTA BENE: Per gli impianti che ricadono nel II e III scaglione (lettere b e c) ossia impianti “anteriori al 2006" , la Provincia di Pordenone adotterà, con congruo anticipo, appositi calendari per la presentazione delle domande di aggiornamento. LINEE GUIDA La Regione Friuli Venezia Giulia ha rilasciato autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le seguenti tipologie di domande presentate ai sensi del D.P.R. 203/1988: 1) art. 6: autorizzazione per installazione nuovo impianto; 2) art. 12/13: autorizzazione alla continuazione delle emissioni per impianto esistente; 3) art. 15: autorizzazione per modifica sostanziale di impianto. Inoltre, si ricorda che la Regione ha rilasciato anche autorizzazioni nelle quali venivano comprese, nello stesso atto autorizzativo, domande di autorizzazione presentate da una stessa ditta sia ai sensi dell’art. 12 (continuazione alle emissioni) che ai sensi dell’art. 15 (modifica impianto) o dell’art. 6 (nuovo impianto) del D.P.R. 203/88. Alla luce di quanto sopra, si riportano nella seguente tabella le modalità in base alle quali inquadrare le autorizzazioni alle emissioni rilasciate dalla Regione ai sensi del D.P.R. 203/1988 all’interno dei calendari previsti dalla normativa: | Tipologia di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.P.R. 203/1988 | Classificazione dell’impianto ai sensi del D.Lgs. 152/06 | Data (scaglione) in cui presentare domanda di “aggiornamento" | | Art. 13 | Impianto ante 1988 | I scaglione (entro 31.12.2010) | | Art. 6 | Impianto ante 2006 | II o III scaglione (fa fede la data dell’autorizzazione) | | Art. 15 | Impianto ante 2006 | II o III scaglione (fa fede la data dell’autorizzazione) | | Art. 13 + Art. 15 (nello stesso atto) | Impianto ante 2006 | II o III scaglione (fa fede la data dell’autorizzazione) | | Art. 13 + Art. 6 (nello stesso atto) | Impianto ante 2006 | II o III scaglione (fa fede la data dell’autorizzazione) | ATTENZIONE: nel D.P.R. 203 del 1988 col termine “impianto" si intendeva l’intero stabilimento.
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