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MANOVRA D'ESTATE: ALBERGHI E RISTORANTI DETRAIBILI AL 100% AI FINI IVA

Le spese “inerenti” sostenute per il vitto e l’alloggio alberghiero diventano integralmente detraibili ai fini Iva. Ma a partire dal 2009 scende al 75% la deduzione di tali spese ai fini del reddito.

Dal 1° settembre 2008 imprenditori e professionisti potranno detrarre integralmente l’Iva su alberghi e ristoranti. Il rovescio della medaglia è che dal prossimo anno è prevista una rimodulazione della deducibilità delle spese relative alle prestazioni alberghiere ai fini delle imposte dirette.

La detrazione integrale dell’Iva, introdotta dalla legge 133 del 6 agosto 2008, allinea la normativa nazionale a quella comunitaria, dopo che sull’argomento la Commissione dell’UE ha aperto una procedura di infrazione a carico dell’Italia.

Per cercare di ridurre la perdita di gettito, la deducibilità integrale dell’Iva è stata bilanciata dalla previsione di una riduzione della detrazione delle spese sostenute per il vitto e l’alloggio alberghieri ai fini del reddito. Se in precedenza la detrazione era integrale, a decorrere dal 2009 riguarderà il 75% della spesa. Imprese e lavoratori autonomi per poter detrarre l’imposta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimentari e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar) dovranno rispettare la condizione dell’ “inerenza della spesa”.

L’inerenza dovrà essere opportunamente documentata, innanzi tutto attraverso la fattura. Ai fini della detraibilità Iva non è sufficiente, infatti, lo scontrino fiscale “parlante” o la ricevuta integrata con in dati del cliente (finora utilizzati per documentare tali spese solo ai fini reddituali). E’ utile, inoltre, allegare alla fattura ulteriore materiale documentario, quale ad esempio, biglietti d’ingresso che certifichino la partecipazione a una fiera, depliant e materiali informativi di convegni, oppure annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa sostenuta (“trasferta presso il cliente…”).

La riduzione al 75% della deducibilità non riguarda le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o dei collaboratori. Nel caso di trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale, è previsto un tetto di deduzione pari a 180,76 euro giornalieri (elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero). Per i lavoratori autonomi la nuova versione dell’articolo 54 del Tuir riduce al 75% la deducibilità delle spese, per un importo complessivo che non può essere superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Deducibili anche le spese sostenute per partecipare a congressi, convegni e corsi di aggiornamento. Ma il calcolo dell’importo da dedurre in questo caso si complica.
 
In sostanza occorre calcolare il 50% del 75% del relativo costo.






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