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APPRENDISTATO, FORMAZIONE E IMPRESA PIÙ VICINI

Nella manovra triennale previste modifiche e semplificazioni nella disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Aumenta il ruolo delle imprese e degli enti bilaterali nella determinazione dei profili formativi.

Un risultato positivo ottenuto anche grazie all’azione di Confartigianato. Si fa sempre più vicina la piena attuazione del nuovo contratto dell’apprendistato professionalizzante. Come auspicato da Confartigianato, nella manovra triennale varata ad agosto il Governo ha introdotto alcune modifiche in tema di formazione e ha abrogato alcuni adempimenti, che potrebbero consentire un più agile decollo della nuova disciplina che regola l’unico contratto di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La modifica principale riguarda la “formazione esclusivamente aziendale”.

La nuova norma rimette “integralmente” la determinazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante ai contratti collettivi di livello nazionale, territoriale o aziendale, o agli enti bilaterali, scalzando dalla competenza le Regioni e le Province autonome.

In particolare, la disposizione prevede che da ora spetta ai contratti collettivi e agli enti bilaterali definire la nozione di formazione aziendale e determinare per ciascun profilo formativo la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Per quanto riguarda la disciplina del contratto, è stata cancellata la norma che fissava in due anni il limite minimo della durata del contratto di apprendistato. Da adesso è possibile stabilire anche una durata inferiore ai due anni mentre rimane fermo il tetto massimo di sei anni. In materia di apprendistato professionalizzante, è stato abrogato l’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’inizio di un rapporto di lavoro di apprendistato, i nominativi dell’apprendista e del lavoratore-tutor. Abrogati pure diversi adempimenti formali previsti dagli articoli 4, 21 e 24.

Viene meno l’obbligo di informare periodicamente la famiglia dell’apprendista dei risultati dell’addestramento; di comunicare agli enti competenti i nominativi di chi ha raggiunto, o meno, la qualifica finale; di comunicare i nominativi degli apprendisti che hanno compiuto 18 anni ed hanno effettuato un biennio di addestramento pratico ma non hanno conseguito la qualifica. Con le modifiche introdotte dal Governo è stata abrogata anche la norma che subordinava l’assunzione dell’apprendista ad una preventiva visita medica di idoneità professionale.






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