RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI PER GLI IMPIANTI
– Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
– impianti di messa a terra;
– impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione.
Con il D.P.R 462/2001 sono state modificate le regole per l’omologazione e la verifica periodica “dei dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti di messa a terra e di impianti elettrici in luoghi
con pericolo di esplosione”, già abbiamo trattato l’argomento in numeri precedenti di informimpresa, riteniamo utile in questo numero riepilogare i vari aspetti affinché possano essere ulteriormente chiariti gli adempimenti
a carico del datore di lavoro e degli installatori d’impianti e degli Enti interessati.
1. Obblighi dell'installatore che esegue un impianto nuovo o effettua sostanziali modifiche su impianto
esistente.
.Redige la dichiarazione di conformità (L. 46/90 e DM 20/2/92) e la rilascia al datore di lavoro.
2. Obblighi dell'ISPESL.
.Comprova la ricezione delle dichiarazioni di conformità trasmesse al fine di documentare l’adempimento
dell’obbligo;
.effettua verifiche a campione;
.trasmette le risultanze all'ASS.
3. Obblighi dell’ASS
.Comprova la ricezione delle dichiarazioni di conformità e delle richieste di effettuazione di verifiche periodiche, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo;
.effettua l'omologazione degli impianti elettrici
in luoghi con pericolo di esplosione;
.effettua le verifiche periodiche e straordinarie richieste.
4. Obblighi del Datore di Lavoro
4.1 Dopo la messa in servizio di un impianto nuovo o di impianto esistente oggetto di sostanziali modifiche:
. individua la periodicità delle verifiche periodiche (quinquennale per impianti ordinari, biennale per impianti in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione);
. invia, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità (con l’allegato modulo di trasmissione):
• all'ISPESL e all'ASS per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti di terra (di seguito vengono riportati gli indirizzi degli Enti di competenza a seconda del territorio)*;
• all'ASS per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
. effettua la regolare manutenzione;
. fa effettuare, alla scadenza, la verifica periodica rivolgendosi all'ASS o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
4.2 Per impianti preesistenti all'entrata in vigore
DPR 462/01 (23 gennaio 2002):
. effettua regolare manutenzione;
. individua la periodicità delle verifiche periodiche (quinquennale per impianti ordinari, biennale per impianti in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione); ed inoltre:
4.2.1 Se gli impianti sono già stati verificati in passato da strutture pubbliche (ISPESL o ASS) e quindi esiste un verbale:
. confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche biennali o quinquennali con la data dell’ultima
omologazione o verifica dell’impianto e, se il biennio o il quinquennio è stato superato, chiede all’ASS (o agli organismi
se individuati ed attivi) l’effettuazione della verifica periodica.
4.2.2 Se gli impianti, regolarmente denunciati al momento della messa in servizio, non sono mai stati sottoposti a omologazione o verifica da strutture pubbliche:
. confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche (biennali o quinquennali) con la data della denuncia dell’impianto. Se il biennio o il quinquennio è stato superato, chiede all’ASS (o agli organismi se individuati ed attivi)
l’effettuazione della verifica periodica.
4.3 In caso di cessazione di esercizio o modifiche sostanziali:
. comunica all'ISPESL e all'ASS l'avvenuta cessazione o l'effettuazione delle modifiche sostanziali apportate.
Indirizzo dell’ ISPESL - ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO
Viale Ungheria n. 32
33100 Udine
Indirizzi delle Aziende Sanitarie Regionali - Dipartimenti
di prevenzione dove andranno inviate le richiestedi verifica a seconda del territorio di competenza.
• Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina“
Servizio verifiche periodiche - Dipartimento di Prevenzione
Via Geppa n. 8 34100 Trieste
• Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina“
Dipartimento di Prevenzione v. Mazzini n° 7 34170 Gorizia
• Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli“
Dipartimento di Prevenzione Via Carnia Libera 1944 33028 Tolmezzo
• Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli“
Dipartimento di Prevenzione v. Manzoni n. 5 33100 Udine
• Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana“
Dipartimento di Prevenzione v. dei Boschi - Fraz. Sottoselva
33057 Palmanova
• Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale“
Dipartimento di Prevenzione v. della Vecchia Ceramica n. 1
33170 Pordenone.
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