« Direi che non sentivamo il bisogno di ulteriori carichi burocratici, ma evidentemente la nostra opinione conta assai poco. Con il decreto Bersani-Visco sale infatti a 50 il numero dei documenti da conservare sempre in cantiere, e solo per rispettare le norme sulla sicurezza. Mi pare che davvero sia arrivata l’ora di darci un taglio!». Senza mezzi termini Claudio Dorigo, capocategoria provinciale degli edili della Confartigianato Pordenone e vicepresidente nazionale della categoria – punta il dito contro l’accumulo di burocrazia che ogni impresa del settore è costretta a sopportare, e invita Governo, Parlamento e Regione a imboccare la strada della semplificazione amministrativa. «Sembra quasi che i legislatori credano all’assunto: burocrazia = sicurezza. Nulla di più falso, perché tutto il tempo perso a compilare carte su carte, è tempo sottratto alla valutazione reale, sul campo, dei rischi e alla prevenzione.
La “sicurezza di carta” – è la considerazione di Dorigo – piace ai burocrati, ma non evita un solo infortunio e crea solo ulteriori problemi. Come se non bastasse – prosegue Dorigo – non solo le imprese devono conservare nella sede legale dell’azienda, tutti i documenti che centinaia e centinaia di leggi (fiscali, previdenziali, sul lavoro, sulla sicurezza, ecc. ecc.) impongono, ma devono istituire una sorta di ufficio decentrato all’interno di ciascun cantiere aperto nel quale conservare altri 50 documenti. E’ una follia!». Per non parlare del numero di soggetti che, a vario titolo, possono entrare in cantiere per eseguire sopralluoghi e controlli: «ben 19 – elenca Claudio Dorigo -: si va dall’Azienda sanitaria, all’Ispettorato del lavoro, dall’Inail alle forze dell’ordine fino ad arrivare alla Guardia Forestale». Il “conto” sui documenti lo ha fatto il Cpa di Roma ed stato ripreso dalla Confartigianato Pordenone per consegnarlo alle imprese edili, affinché controllino di essere in regola con le disposizioni ed evitare così di venire sanzionati da qualche organo di controllo, non per violazioni sostanziali alla legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma per aver dimenticato di fare qualche inutile fotocopia da mantenere in cantiere, accanto a sacchi di cemento, martelli e picconi. Qualche esempio della documentazione che dev’essere conservata in ciascun cantiere? Il registro infortuni, l’originale nella sede legale dell’impresa, la fotocopia in cantiere; il certificato di iscrizione alla Cciaa; tutti i contratti stipulati con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice; la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione; la documentazione che attesti i requisiti del responsabile della sicurezza: la nomina del medico competente; il registro delle visite mediche; il registro delle vaccinazioni antitetaniche; cartelle sanitarie personali: attestati di formazione degli addetti al primo soccorso; la valutazione dei rischi; il piano della sicurezza; il progetto per i ponteggi; e l’elenco potrebbe continuare fino a raggiungere il numero di 50 documenti.
L'elenco dei documenti per la sicurezza da conservare in cantiere 1. Certificato di iscrizione alla Camera di commercio 2. Registro infortuni (originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere nella stessa provincia) 3. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice) 4. Verbale della riunione periodica (almeno una riunione l'anno nelle aziende con più di 15 addetti) 5. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettera di comunicazione alla Asi e alla Dpl (è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato con allegate le ricevute postali delle raccomandate) 6. Documentazione attestante il possesso de i requisiti per svolgere la funzione di Rspp 7. Nomina del medico competente 8. Certificati medici di idoneità (rilasciati dal medico competente dopo la visita preventiva o periodica) 9. Registro delle visite mediche redatto dal medico competente 10. Registro delle vaccinazioni antitetaniche redatto dal medico competente 11. Cartelle sanitarie personali 12. Designazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza (un addetto per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti) 13. Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso (un addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti) 14. Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione 15. Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso 16. Verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere 17. Verbale di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto a eleggerlo) 18. Documentazione con la quale l'azienda dimostra che ha informato i lavoratori del loro diritto a eleggere il Rls (nel caso non sia stato eletto) 19. Attestato del corso di formazione del Rls (se eletto) 20. Documento di valutazione dei rischi (per aziende con più di 10 addetti) o autocertificazione (per aziende con meno di 10 addetti) 21. Piano per la gestione delle emergenze (obbligatorio in ciascun luogo di lavoro dove sono presenti più di 10 addetti: compresi i cantieri) 22. Libro paga e libro matricola 23. Ricevute della consegna dei dispositivi di protezione individuale, firmate da ciascun lavoratore riportanti la marca e la tipologia di ciascun Dpi 24. Certificati di conformità dei Dpi consegnati ai lavoratori 25. Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all'Ispesi dell'installazione dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 26. Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra 27. Libretti di uso e manutenzione delle macchine attrezzature 28. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature 29. Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature 30. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superioreai 200 kg 31. Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento 32. Documentazione relativa all'installazione delle gru a torre fisse e su rotaie 33. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza 34. Verbale di avvenuta formazione e istruzioni al gruista 35. Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo 36. Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in difformità dello schema autorizzato 37. Valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto (per ciascun cantiere) 38. Valutazione del rischio chimico (per ciascun cantiere) 39. Piano operativo di sicurezza (per ogni cantiere da parte di ciascuna impresa esecutrice) 40. Notifica preliminare (inviata alla Usl e alla Dpl dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere) 41. Piano di sicurezza e coordinamento (redatto dal committente e consegnato alle imprese in fase di presentazione delle offerte) 42. Piano di sicurezza sostitutivo (redatto dall'impresa esecutrice principale negli appalti pubblici non assoggettati al Dlgsn.494) 43. Designazione del coordinatore per la sicurezza in progettazione e del coordinatore per la sicurezza in esecuzione 44. Lettera di comunicazione all'impresa esecutrice del nominativo del coordinatore per la sicurezza in esecuzione 45. Documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del coordinatore per la sicurezza in esecuzione 46. Designazione del responsabile dei lavori (adempimento a carico del committente) 47. Richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione sull'organico medio annuo prevista dall'articolo 3, comma 8, del Dlgsn. 494 e del Durc (obbligo a carico del committente) 48. Trasmissione al committente della dichiarazione prevista dall'articolo3, comma 8, del Dlgsn. 494 e del Durc (obbligo a carico di tutte le imprese esecutrici)
49. Tessera di riconoscimento personale dei lavoratori 50. Ricevuta firmata dei dipendenti della consegna della tessera di riconoscimento personale.
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