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Il D.M. Lavoro/Economia datato 16 luglio 2009 ( pubblicato nella G. U. n. 239 del 14 ottobre 2009 ) ha confermato per l’anno 2009 - nella misura dell’11,50 per cento - la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995. Si richiama l’attenzione sulla circolare n.115 del 5 novembre scorso con cui l’Inps fornisce chiarimenti ed istruzioni operative in materia. Il provvedimento citato, infatti, precisa che il beneficio consiste in una riduzione contributiva sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e quindi spetta per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, restando precisato altresì che le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2009. Si fa presente che, per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2”, osservandosi che l’agevolazione: - compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009; - non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria ; - è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile. La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo ( esempio:assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.). Sono necessari ulteriori requisiti ai fini della fruizione dell’agevolazione succitata, vale a dire che i datori di lavoro del settore edile: - devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili; - non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Bisogna anche considerare l’art.. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone, già a decorrere dal 1° gennaio 2008, a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Di conseguenza, tenuto conto che la verifica del possesso dei requisiti sopra menzionati avviene secondo le modalità ordinariamente previste per tutti i datori di lavoro, le aziende attesteranno mediante autodichiarazione l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e a tal fine si potrà fare riferimento all’apposito modello di dichiarazione di responsabilità predisposto dall’Istituto ed allegato alla circolare in esame, da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio, con l’avvertenza che tale dichiarazione , avendo ad oggetto una specifica condizione estranea rispetto a quelle richieste per il rilascio del DURC, è sempre obbligatoriamente dovuta dalle aziende, ed è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento, osservandosi al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite. Per ulteriori dettagli si prega di visionare la circolare allegata.
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