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POLIECO: SANATORIA PER LE AZIENDE NON IN REGOLA

Comunichiamo la predisposizione di metodi di “condono” che potranno interessare e agevolare le imprese operanti nel settore chimico-plastico e nei trasporti (produzione e/o riciclo di polietilene).

Con il provvedimento denominato “Disposizioni in materia di regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso delle obbligazioni ai fini consortili” , il consorzio Polieco offre l’opportunità ad una platea di soggetti interessati, di sanare le violazioni connesse agli obblighi derivanti dal “Decreto Ronchi”, per le aziende che producono, trasformano, importano beni in polietilene e per quelle che raccolgono, trasportano, riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene .


Le fattispecie sanabili sono quelle commesse nel periodo compreso tra il 1° maggio 1999 e il 31 dicembre 2002.


Il provvedimento identifica le seguenti fattispecie “sanabili”:


· Omessa iscrizione al consorzio;
· Omessa presentazione della dichiarazione periodica;
· Omesso versamento;
· Presentazione di dichiarazione periodica infedele;

Nel dettaglio i soggetti a cui tale provvedimento è indirizzato, sono :


·Cat. A – produttori ed importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene;

·Cat. B – produttori ed importatori di beni in polietilene;

·Cat. C – imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene o loro associazioni nazionali di categoria;

·Cat. D – le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.

Sono esclusi dall’applicazione del provvedimento :

·i soggetti ai quali sia stato notificato un provvedimento amministrativo o giudiziario, anche provvisoriamente esecutivo, antecedente il 14 Aprile 2003, nel quale risultino accertate violazioni agli obblighi consortili; puramente a titolo esemplificativo, tali sono i processi verbali di contestazione o constatazione, l’avviso di accertamento, l’ordinanza di ingiunzione;

·i soggetti che non hanno consentito l’accesso agli organi del consorzio per una ispezione ai sensi dell’Art. 2605 del Codice civile.

L’applicazione del provvedimento è, invece, soltanto sospesa, quando sia in corso presso il soggetto interessato, un accesso, una ispezione o una verifica da parte della pubblica autorità o della pubblica amministrazione.

Il provvedimento in oggetto è stato elaborato tenendo conto della differente consistenza economico – finanziaria e del differente profilo contributivo delle categorie di soggetti appena elencate.

In particolare, il ricorso alle procedure contenute nelle lettere A, B, C, D, del provvedimento di delibera comporta l’adozione delle procedure di seguito elencate.

Al fine di sanare la violazione relativa alla omessa iscrizione al Consorzio, i soggetti interessati devono procedere ai sensi di quanto previsto nella lettera A del provvedimento ed in particolare inviare a partire dal 15/04/2003 ed entro e non oltre il prossimo 15/06/2003 apposita domanda con prova dell’avvenuto versamento delle seguenti somme:

-- la quota di adesione al consorzio prevista in riferimento alla classe di fatturato del socio;

-- per i soggetti di cui alle categorie A e B, una somma pari al 10% (dieci per cento) dei contributi consortili dovuti nel periodo oggetto di sanatoria;

-- per i soggetti di cui alle categorie C e D, una somma pari a € 100,00 (euro cento) elevato ad € 500,00 per questi ultimi soggetti se trattanti quantità annue superiori alle cinquemila tonnellate.


Al fine di sanare le violazioni relative alla omessa presentazione di dichiarazione periodica, omesso versamento e presentazione di infedele dichiarazione periodica, i soggetti interessati devono procedere ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, nelle lettere B, C, D del provvedimento ed in particolare inviare a partire dal 15/04/2003 ed entro e non oltre il prossimo 15/06/2003 apposita domanda con prova dell’avvenuto versamento delle seguenti somme:

-- per i soggetti di cui alle categorie A e B, una somma pari al 10% (dieci per cento) dei contributi consortili dovuti nel periodo oggetto di sanatoria;

-- per i soggetti di cui alle categorie C e D, una somma pari a € 100,00 (euro cento) elevato ad € 500,00 per questi ultimi soggetti se trattanti quantità annue superiori alle cinquemila tonnellate;

Le somme determinate di cui sopra, dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella apposita modulistica. Viene riconosciuta la facoltà di rateizzare il versamento per i soggetti delle categorie A e B, per i quali l’importo a debito risulti di importo superiore a € 2.500. In particolare, l’eccedenza compresa tra € 2.500 ed € 10.000 può essere versata entro e non oltre il prossimo 15 settembre 2003; l’ulteriore eccedenza oltre gli € 10.000 può essere versata entro e non oltre il 31 ottobre 2003.

Risulta alquanto chiaro che, nel caso di sanatoria dell’omesso versamento di contributi dichiarati con invio della dichiarazione periodica, il soggetto dovrà riepilogare i dati contenuti nella dichiarazione già inviata al consorzio. Altresì risulta chiaro che, nel caso di sanatoria per presentazione di dichiarazione infedele, il soggetto dovrà riportare per intero i dati del periodo, ma il versamento dovrà tenere conto di quanto già versato in precedenza.

La modulistica relativa alle domande da presentare previste nel provvedimento sono disponibili presso gli uffici delle Confartigianato di appartenenza e sono, comunque, “scaricabili” dal sito internet www.polieco.it o possono essere richieste allo sportello operativo del consorzio Polieco ai seguenti recapiti : 06 69924520 – 06 69924707 – 06 69202052 .

Le domande devono essere compilate in stampatello in modo leggibile o con mezzi di scrittura informatici ed inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:


“Spett.le
CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE
VIA DEI BERGAMASCHI, 58 - 00186 ROMA.”

Il consorzio, acquisite le domande di cui sopra, si riserva un termine di sessanta giorni per controllare i dati riportati. Se entro tale termine il consorzio non notifica a mezzo raccomandata con avviso di ritorno il rifiuto scritto motivato all’accoglimento della domanda o la sospensione di quest’ultima, il procedimento si intende concluso e perfezionato, comportando definitivamente:
· per il soggetto “sanato” la rinuncia all’azione, alle domande ed agli atti del giudizio di eventuali controversie civili ed amministrative pendenti in qualunque stato e grado;
· per il consorzio la rinuncia a disporre accessi, ispezioni, verifiche e controlli di qualsiasi natura per i periodi oggetto di sanatoria.

Qualora, viceversa, il consorzio rilevi degli errori e/o incongruità formali o sostanziali, emettendo un avviso di sospensione, lo stesso ha tempo sino al 31 dicembre 2003 per completare i controlli necessari.






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