Il Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195, entrato in vigore il 13 agosto 2003, ha modificato i requisiti professionali richiesti per gli addetti ed i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori.
REQUISITI COMUNI PER GLI ADDETTI ED IL RESPONSABILE
Come principio generale viene stabilito che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Gli addetti e l’RSPP devono essere in possesso di:
– titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
– attestato di frequenza, con esame, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Sono tenuti inoltre a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Tali corsi si terranno prossimamente presso la nostra Associazione non appena verrà reso noto il programma da parte del ministero.
E’ confermata, inoltre, la possibilità del datore di lavoro nelle imprese artigiane e industriali fino a 30 addetti di svolgere direttamente l’attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione pur in assenza dei suddetti requisiti. Vige invece la nuova normativa per coloro i quali non siano datori di lavoro e che hanno funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. SI RACCOMANDA DI VERIFICARE LA POSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Definizione di datore di lavoro: LA 626 DEFINISCE IL DATORE DI LAVORO:
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”; o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, “ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva … in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”. Generalmente, nei comparti produttivi italiani:
- nelle Società di Persone, identificabili in società semplici, l’obbligo di sicurezza grava su tutti i soci, salvo che questo non risulti espressamente delegato ad uno soltanto.
In quelle definite come Società in Nome Collettivo, il socio risponde penalmente dell’infortunio occorso ad un altro socio, indipendentemente da una ripartizione dei compiti.
Nella Società in Accomandita Semplice è Datore di lavoro il socio accomandatario, il quale non può delegare la responsabilità all’accomandante;
- nelle Società di Capitali, identificabili come Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, la responsabilità grava, in generale, sul Consiglio di Amministrazione e quindi sul Presidente o Consigliere/Amministratore Delegato o sull’Amministratore unico, salvo il conferimento di delega ad altro soggetto;
- nelle Cooperative il responsabile è il Presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità di dimostrare l’attribuzione di poteri ad altro soggetto.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Transitoriamente, possono svolgere l’attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere già tale attività, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro almeno dal 13 febbraio 2003. Essi dovranno comunque conseguire, entro il 13 agosto 2004 (un anno dalla data di entrata in vigore del decreto), un attestato di frequenza ai corsi di formazione che verranno organizzati secondo i nuovi programmi.
Pertanto chi svolge funzioni all’interno della Vostra azienda di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e non è datore di lavoro deve frequentare un apposito corso di cui si allega il modulo di adesione.
|