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IL RISCHIO ESPLOSIONE, LA DIRETTIVA ATEX E LE ATTIVITÀ ARTIGIANE

IL RISCHIO ESPLOSIONE, LA DIRETTIVA ATEX E LE ATTIVITÀ ARTIGIANE

COSA DICE

Il D.Lgs 233/2003, di recepimento della Direttiva Comunitaria 99/92/CE, riporta disposizioni concernenti “Le prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive”: tale direttiva prende in considerazione tutti i rischi di esplosione, di qualsiasi natura, che possano costituire una possibile fonte di innesco quindi ridurre il rischio esplosione derivante dalla formazioni di atmosfera esplosiva.

Per la direttiva, l’atmosfera esplosiva (da cui la denominazione comune ATEX – ATmosphere EXplosive) può derivare sia da vapori o nubi di gas che da nubi di polvere, andando così a considerare giustamente sia gli ambienti che più normalmente siano “a rischio esplosione” (come un deposito combustibili liquidi o gassosi) che i luoghi di lavoro che tipicamente riteniamo meno aggressivi (come il magazzino farine di un panificio o il laboratorio con polveri di falegnameria).

CHI COINVOLGE


I DATORI DI LAVORO devono:

- Prevenire e provvedere alla protezione contro le esplosioni;

- Eseguire, documentare, aggiornare la valutazione del rischio di esplosione (Direttiva 89/39/EEC);

- Assicurare un luogo di lavoro sicuro e appropriati controlli dei lavoratori in aree pericolose;

- Classificare le aree pericolose in zone(“zonizzazione”) e provvedere segnali di allarme specifici (Direttiva 92/58/EEC e ATEX 94/9/EEC);

- Adeguare eventualmente gli impianti e le attrezzature (entro il 30/6/2006), acquistare attrezzature conformi;


I COSTRUTTORI DI MACCHINE: devono sempre chiedere al committente di dichiarare per iscritto in quale “zona ATEX” vada installata la macchina, quando costruiscono per l’installazione in ambienti a rischio devono apporre la marcatura Ex (dopo aver seguito il processo di auto-certificazione o aver commissionato la certificazione a Enti terzi “Notificati”), devono considerare sia l’ambiente esterno alla macchina che quello interno;


GLI IMPIANTISTI: devono sempre
chiedere al committente di dichiarare per iscritto in che tipo di “zona ATEX” vada collocato l’impianto, devono progettare ed installare l’impianto in conformità alla direttiva


QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA

La direttiva si applica ai luoghi di lavoro in cui, per presenza di materiali infiammabili, possono formarsi nubi di vapori, gas o polvere esplosivi; si tratta quindi di un gran numero di attività produttive o di servizio, chiamate in primis a valutare il rischio, sulla scorta di metodiche ormai abbastanza normate e consolidate.<
I luoghi di lavoro utilizzati per la 1° volta dopo il 1 luglio 2003 (data di entrata in vigore del decreto) devono essere conformati alla direttiva immediatamente.
I luoghi di lavoro già esistenti dovranno conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2006.

QUALI SONO I SETTORI INTERESSATI

Moltissimi. Va però detto che una buona percentuale si troverà semplicemente a dover integrare la Valutazione dei rischi 626 con una dichiarazione con la quale afferma di aver valutato il rischio secondo le norme vigenti (la direttiva e le citate norme armonizzate) e di averlo trovato inferiore ai limiti di classificazione. Si tratta di tutte quelle attività che utilizzano infiammabili solamente per scopi accessori, come la pulizia o lo sgrassaggio (nelle officine meccaniche o simili): in questi casi semplici misure procedurali saranno quasi sempre sufficienti.

In altri casi, in cui l’utilizzo degli infiammabili è più legato al processo, o addirittura è oggetto dell’attività, come materia prima o prodotto finito, sarà necessario procedere alla zonizzazione: in estrema sintesi, verrà prodotta una mappatura del rischio sul luogo di lavoro, con un elenco di interventi di carattere fisico, organizzativo o procedurale in grado di correggere la situazione.

Alcuni esempi di attività che tipicamente rientrano in questa casistica:
(non esaustivo)

• tessiture con intensa produzione di polvere infiammabile,

• lavorazioni della plastica o della vetroresina basate su solvente o che comportino levigatura a mano o automatica,

• manifatture che comportino significative e costanti operazioni di verniciatura a solvente o a polveri infiammabili,

• produzione e lavorazione della carta che comporti produzione di polvere o la stampa, la verniciatura, la coloritura a base solvente,

• produzione e lavorazione di farine alimentari o prodotti alimentari a base di farine, produzione di distillati e liquori,

• lavorazione primaria del legno con produzione di polvere,

• produzione di semilavorati in legno (pannelli o componenti) che comportino utilizzo di solventi e/o produzione di polvere,

• produzione di mobilio e simili che comportino taglio, levigatura, verniciatura dei manufatti,
• posa e verniciatura dei pavimenti in parchetto,
• produzione e lavorazione a caldo dei bitumi e degli asfalti,

• produzione di abrasivi a base solvente,
• industrie e artigianato della chimica delle vernici, degli inchiostri, degli adesivi, della cosmetica, dei fertilizzanti e ammendanti a base di torba,

• attività metallurgiche, meccaniche e affini che facciano uso di combustibili per i processi di fusione, trattamento termico, saldatura,
• carrozzerie e attività dedite alla verniciatura conto terzi,

• attività commerciali con stoccaggio e distribuzione di infiammabili liquidi, gassosi o in polvere,

• ecc…

In altri casi ancora, essendo oggetto dell’attività la costruzione di macchine o impianti da installarsi in zone “classificate per il rischio esplosione” (ad esempio tipologie di attività e luoghi di lavoro come quelli sopracitati), l’imprenditore o l’artigiano dovrà provvedere alla marcatura Ex della propria fornitura, in conformità ai disposti della Direttiva 94/9/CE; tale adempimento comporta una progettazione mirata dell’oggetto, avendo preventivamente ricevuto dal committente (per iscritto) la specifica di classificazione del luogo di installazione (fatto quest’ultimo di vitale importanza per la limitazione della responsabilità).






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