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NOVITA’ PER LE DITTE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PREVIGENTE ARTT. 31-33 DEL D LGS 22/97.

Il DM 5 febbraio 1998 sul recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi è stato
modificato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006). Le modifiche apportate entrano in vigore decorsi quindici giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto a partire dal 3 giugno 2006.

Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche più significative apportate dal DM 186/2006
alle norme del DM 5 febbraio 1998 :

�� Messa in riserva : Il DM 186/2006 stabilisce per i diversi impianti le quantità massime di rifiuti in tonnellate/anno sottoposte ad operazioni di messa in riserva R 13, elencate nell’Allegato 4 ( al decreto )
di nuova introduzione.
I quantitativi vengono distinti per gli impianti presso cui si effettua la sola operazione di messa in riserva da quelli per gli impianti presso cui si effettuano anche le altre operazioni di recupero.

Dalla lettura dell’Allegato 4, si ricava che la messa in riserva R 13 presso impianti che effettuano unicamente
tale operazione, può essere effettuata in procedura semplificata solo per le tipologie di rifiuto
esplicitamente elencate a fianco dell’attività “Messa in riserva”.
Inoltre, la quantità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di
messa in riserva presso l’impianto di recupero (cioè la quantità massima di stoccaggio di ogni
tipologia di rifiuto in un determinato momento in attesa di essere avviata a successiva attività di recupero) non può in ogni caso eccedere il 70% della quantità annuale individuata per singola tipologia dall’Allegato 4; il limite è ridotto al 50% nel caso di rifiuti combustibili.

Di particolare rilevanza anche il fatto che la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di tutti
gli impianti in procedura semplificata deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche
previste all’Allegato 5 ( al decreto) , di nuova istituzione.
I tempi di adeguamento a queste norme tecniche e per beneficiare del regime semplificato sono previsti nelle “Norme transitorie” e sono di sei mesi dall'entrata in vigore del DM 186/2006 (entro il 3 dicembre 2006).

Di rilievo anche la limitazione, per il passaggio dei rifiuti tra siti adibiti all’effettuazione dell’ operazione “R 13 – messa in riserva”, consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

�� Quantità di rifiuti ammessi alle procedure semplificate -Le quantità massime annuali di rifiuti non pericolosi impiegabili nelle operazioni di recupero sono quelle stabilite dall’Allegato 4, nel quale sono espresse per singola tipologia. I quantitativi non possono,
comunque, mai superare la capacità “autorizzata” (cioè quella indicata nella Comunicazione di inizio attività) o la potenzialità dell'impianto, che deve essere rispettata anche quando l’impianto tratta più tipologie di rifiuto. Le quantità annue di rifiuti avviati al recupero devono
essere indicate nella comunicazione di inizio attività espresse per singola attività di recupero e
tipologia di rifiuto.

�� Campionamento ed analisi - Il campionamento dei rifiuti ai fini della caratterizzazione chimico fisica deve essere eseguito sul rifiuto tal quale ed in modo da ottenere
un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802 ("Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e, fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati"). L’analisi è effettuata a cura del titolare dell’impianto dove i rifiuti sono prodotti prima di essere avviati all’impianto di recupero in procedura semplificata. Il titolare dell’impianto di recupero deve invece verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal DM 5 febbraio 1998 vigente per la specifica attività svolta.

�� Test di cessione - Il campionamento per il test di cessione deve essere effettuato con gli stessi standard della norma Uni 10802 già citata e va applicata la metodica analitica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Le principali novità riguardano la durata del test che passa
da 16 giorni a 24 ore e la cadenza che da biennale è diventata annuale.

�� Norme transitorie per l'adeguamento degli impianti alle nuove disposizioni –
Gli impianti di recupero già operanti in procedura semplificata, qualora non soddisfino i requisiti “ dell’ attuale “
DM 5 febbraio 1998 limitatamente alle prescrizioni di cui all’Allegato 5 (riguardante le norme tecniche generali per la messa in riserva presso tutti gli impianti che si avvalgono delle procedure semplificate) hanno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del DM 186/2006 (entro il
3 dicembre 2006), per adeguarsi e continuare pertanto a beneficiare del regime in procedura semplificata.

Qualora invece non soddisfino più i requisiti “ dell’ attuale “ DM 5 febbraio 1998 (es. per
le quantità annuali, per l’attività di recupero, ecc.), devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 152/2006 alla Provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DM 186/2006 (pertanto entro il 3 luglio 2006). In attesa del rilascio
dell’autorizzazione possono continuare a svolgere l’attività in conformità alla comunicazione in
essere.

�� Rinnovi
Si conclude il riassunto delle principali novità normative ricordando che il D. Lgs. 152/2006,
recante “Norme in materia ambientale”, ha trasferito alla sezione regionale dell’Albo nazionale attività in procedura semplificata.
Le ditte che già operano in procedura semplificata, a partire dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del Testo Unico) dovranno inoltrare la richiesta di
rinnovo non più alla Provincia ma alla Sezione Regionale dell’Albo, piazza della borsa 14 – 34100 Trieste .

Ogni ditta deve verificare se l’attività svolta in virtù della comunicazione di inizio attività in essere è
conforme alle previsioni del DM 5 febbraio 1998 vigente.

Per consultare decreto e allegati ( in particolare il 4 e il 5 ) la Confartigianato di Pordenone è a disposizione degli associati .







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