NUOVE NORME SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAL RUMORE
Obbligo per le imprese di rifare/aggiornare la valutazione del rischio rumore entro il 15.12.2006.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006 il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/10/CE recante nuove norme per la protezione dei lavoratori dal rumore. Le norme abrogano completamente le vecchie disposizioni in materia di “rumore” contenute nel Capo IV del D.Lgs. n.277/91, nell’art. 24 del DPR 303/56. Il decreto legislativo determina i requisiti minimi di sicurezza contro i rischi di esposizione al rumore; esso si inserisce a tutti gli effetti entro il D.Lgs n.626/94 come nuovo titolo V-bis. Una tavola sinottica aiuta a illustrare i contenuti del decreto:
RUMOROSITÀ/ VALORE LIMITE
OBBLIGO
Sempre (anche al di sotto del valore inferiore di azione di 80 dBA e 112 Pa di picco)
- effettuazione della valutazione del rischio di esposizione al rumore; - eliminazione rischi alla fonte o riduzione al minimo
Sopra il valore inferiore di azione di 80 dBA e 112 Pa di picco
- valutazione del rischio con misurazioni; - messa disposizione dei DPI; - somministrazione di informazione e formazione
Sopra il valore superiore di azione di 85 dBA e 140 Pa di picco
- somministrazione della sorveglianza sanitaria agli esposti; - verifica uso dpi;
- applicazione apposita segnaletica e limitazione di accesso (ove tecnicamente possibile)
Sopra il valore limite di esposizione di 87 dBA e 200 Pa di picco
Fermo l’obbligo del non superamento del valore limite: - individuazione delle cause; - adozione dimisure per riportare i valori sotto il limite; - modifica delle misure di prevenzione per evitare il ripetersi
Come si nota dallo schema si sono abbassati i livelli di protezione ma vanno anche considerati i ben 15 anni trascorsi dalla emanazione dell’ultimo provvedimento (D. Lgs n. 277/91). Un articolo del nuovo disposto normativo appare particolarmente interessante. Si dispone che il datore di lavoro, durante le operazioni di valutazione dei rischi, possa tener conto dell’attenuazione prodotta dagli otoprotettori ai fini del rispetto del valore limite (87 dBA). La possibilità di tener conto dell’abbassamento dell’esposizione al rumore dovuta all’utilizzazione di idonei DPI non era precedentemente prevista. Una ovvia conseguenza, probabilmente positiva sotto il profilo della tutela della salute e dell’innovazione consiste nel fornire DPI dotati di forte potere protettivo. Le disposizioni indirizzate alle imprese di ogni settore (eccetto quello della navigazione aerea e marittima, nonché quello della musica e delle attività ricreative) entrano in vigore dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto quindi il 15.12.2006. Tutte le imprese, alla luce della nuova normativa, devono provvedere ad effettuare una nuova valutazione del rischio rumore o quantomeno ad aggiornare quella esistente se di data recente in quanto anche alcuni parametri di misura sono di fatto stati introdotti solo con la nuova disposizione; per provvedere a tale adempimento devono tener conto della scadenza del 15.12.2006. La valutazione del rischio rumore è da rinnovare ogni 4 anni e/o in occasione di notevoli mutamenti del ciclo produttivo. Anche le sanzioni sono cambiate, avendole equiparate a quelle contenute nel D.Lgs n.626/94 per analoghe fattispecie. Conclusioni In merito alle considerazioni esposte invitiamo le imprese a contattare gli Uffici Ambiente e Sicurezza dell’ Associazione per programmare la nuova valutazione del rischio rumore.