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ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA - COMUNICAZIONE RLS

La comunicazione relativa al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza va effettuata solo in caso di nuova nomina o designazione- art. 13 lett. f) del D.Lgs. 106/09 modificativo dell'art. 18 lett. aa) del D.L.gs. n. 81/08.

In fase di prima applicazione del suddetto decreto n. 106/09, l'obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. La comunicazione dovrà riferirsi ad ogni singola azienda, o unità produttiva in cui l'azienda è articolata.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione.

L'INAIL ha emanato la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 - modificativa della precedente n. 11 del 12 marzo 2009 - e ha adeguato alle nuove disposizioni l'apposita procedura online accessibile dal sito dell'INAIL attraverso Punto Cliente.

La circolare e la procedura online riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) l'Istituto provvederà a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Minsitero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire online si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione via fax al n. 800657657 utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal portale dell'INAIL. La circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009






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