Finalmente tra poco un Decreto che consentirà di “fare impresa” in edilizia solo se si hanno e se si rispettano determinati requisiti, compresi quelli della “salute e sicurezza”. La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo unificato predisposto in corso d’esame. Il provvedimento individua, nell’ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni di cui all’art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali di disciplina per l’accesso all’attività di costruttore edile; attività che rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione.
Tra le norme del testo si segnalano, in particolare le seguenti: - vengono individuate le attività a cui si applicano le disposizioni del provvedimento. Si tratta delle seguenti:
a) interventi di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d’ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonchè lavori di finitura come descritti nelle categorie speciali OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, previste dal regolamento di cui all’art. 5 del D. Lgs. 163/2006.
Tali attività sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L’impresa può avere come scopo l’esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b) oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento di cui alla medesima lettera b).
- vengono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali ex D. Lgs. 42/2004 nonchè le attività di cui al D.M. 37/2008 in materia di attività di installazione di impianti.
Le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell’edilizia e dell’artigianato possono iscriversi alla sezione speciale dell’edilizia prevista dal provvedimento.
- viene istituita presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura la sezione speciale dell’edilizia articolata in due sub-sezioni, corrispondenti all’esercizio, rispettivamente, delle attività di cui alle lettere a) e b) sopracitate e delle sole attività di cui alla lettera b). Sono tenuti ad iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle suddette attività.
- viene subordinato l’esercizio della professione del costruttore edile alla designazione all’atto dell’iscrizione alla sezione speciale dell’edilizia, del responsabile tecnico la cui qualifica è attribuita ai soggetti specificatamente indicati. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno. Inoltre, è prevista la possibilità che la qualifica di responsabile tecnico e quella di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli artt. 31 e ss. del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (T.U sulla Sicurezza) possono essere ricoperte da un unico soggetto a ciò designato.
- viene, inoltre, subordinato l’esercizio della professione di costruttore edile al possesso di una serie di requisiti di onorabilità, di idoneità professionale e di capacità organizzativa specificatamente indicati.
Con riferimento a questi ultimi viene, in particolare, previsto che venga documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d’opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. adeguati in relazione all’attività da esercitare, acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attività di cui alla sopracitata lettera a), devono assumere un valore minimo di € 15.000; viene previsto che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità di formazione delle commissioni d’esame e per l’accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell’abilitazione professionale del responsabile tecnico.
Le Regioni, entro 60 giorni dall’emanazione del sopracitato decreto provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d’esame nonché all’accreditamento degli Enti autorizzati al rilascio dell’abilitazione professionale del responsabile tecnico, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Vengono attribuiti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura una serie di compiti specificatamente individuati; viene prevista la possibilità per le Regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, di prevedere sistemi premianti a favore di piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all’art. 11, commi 3-bis e 5, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di attività promozionali.
- vengono previste disposizioni per assicurare, nel periodo transitorio, alle imprese già operanti nel settore dell’edilizia alla data di entrata in vigore del provvedimento la possibilità di continuare a svolgere la propria attività nonchè alle imprese che avviano l’attività successivamente a tale data la possibilità di iscriversi alla sezione speciale dell’edilizia;
- vengono previste specifiche sanzioni amministrative applicabili nel caso di esercizio delle attività di costruttore edile senza il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di costruttore edile;
- viene, infine, individuato il direttore dei lavori, quale soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell’iscrizione alla sezione speciale dell’edilizia, con la previsione di apposite sanzioni in caso di affidamento delle attività di costruttore edile a soggetti non abilitati.
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.
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