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EDILIZIA: OCCHIO AL CARTELLO CANTIERE

La normativa impone di fornire, attraverso il cosiddetto “Cartello di cantiere”, una serie di informazioni sugli interventi di carattere edile, nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che vengono eseguiti su una determinata area. Capita a volte che questi cartelli non rispondano in modo adeguato alle disposizioni di legge, esponendo l’impresa a sanzioni amministrative.

La categoria edilizia di Confartigianato ritiene dunque opportuno riepilogare finalità e obblighi del cartello. Il cartello di cantiere è l'elemento che deve contenere una serie di informazioni quali:

1. tipologia d'intervento da realizzare;

2. permesso di costruire o altra autorizzazione;

3. generalità del committente;

4. generalità dell'impresa costruttrice;

5. generalità dei subappaltatori;

6. generalità del progettista;

7. generalità direttore dei lavori;

8. generalità del progettista strutturale;

9. generalità del direttore lavori strutturale;

10. generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori;

11. generalità del responsabile della sicurezza;

12. generalità del progettista e D.L. impianto elettrico;

13. generalità del progettista e D.L. impianto meccanico; Inoltre se trattasi di appalto pubblico da specificare:

14. importo totale dei lavori con la divisione tra importi a base d'asta, importi oneri sicurezza (diretti e indiretti);

15. sconto applicato per l'aggiudicazione sull'appalto;

16. responsabile unico del procedimento;

17. durata dei lavori.

Vale la pena ricordare che il “cartello di cantiere” non viene preso in visione solo dagli organi di vigilanza, ma anche dalla popolazione che intende capire come verrà modificato il territorio, l'impatto che l'intervento potrebbe avere sulle proprie abitudini e anche sull'ambiente circostante. Un cartello di cantiere che contenga tutti le indicazioni previste dalla, se integrato anche con un rendering dell'intervento, favorisce la trasparenza sulle opere in progetto e viene accolto favorevolmente dalla popolazione interessata e non ultimo per importanza anche nei confronti degli organi di vigilanza. Quando questo adempimento viene trascurato a causa della fretta, disattenzione o la superficialità, può comportare responsabilità anche gravi per l'impresa esecutrice dei lavori.

Non va dimenticato che la mancata esposizione del cartello (o la sua illeggibilità) comporta sanzioni amministrative. Le fonti normative principali che disciplinano governano questo adempimento sono: D. LGS 81/08 art 90 c. 7 'Obblighi del committente o del responsabile dei lavori': Art. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002: Sezione III – Procedimento: Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 7. ......omissis..... Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. TITOLO IV - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità Art. 27 (L) - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109) 4.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Inoltre su tutti i regolamenti edilizi comunali, sono presenti i contenuti del cartello stesso e le modalità di segnalazione a terzi del cantiere stesso. A titolo indicativo ne viene riportato uno stralcio. Regolamento edilizio. ...omissis..... Cantieri di lavoro

1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori;

b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;

c) nome, cognome e qualifica del coordinatore per la progettazione dei lavori di cui all'art. 3 del D. Lgs 494/96 e s.m.;

d) generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

e) nome, cognome e qualifica del responsabile dei lavori di cui all'art. 2 del D. Lgs. 494/1996 e s.m. qualora designato o dell'assistente;

f) nome, cognome e qualifica del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 13 del D. Lgs 494/96 e s.m.;

g) indicazione del numero e della data della concessione edilizia o dell'autorizzazione.

2. Qualsiasi cantiere deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile; in presenza di elevatori e quando i materiali da costruzione e quelli di rifiuto non possano essere allontanati immediatamente dopo il loro scarico, il luogo del lavoro dovrà essere delimitato con assito chiuso o pannelli in lamiera con altezza di almeno ml. 2,50 lungo i lati prospicienti spazi pubblici; è assolutamente vietata, a tutela della pubblica incolumità, la delimitazione dell'area con pali di ferro o altro materiale avente altezza inferiore a ml. 2,50.

3.Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Apposizione tabelle cantieri (L. 19/3/1990, n. 55) Si ricorda che al fine di consentire una adeguata conoscenza dell'opera in esecuzione, tutti i soggetti pubblici e privati che realizzano opere pubbliche o di interesse pubblico sono tenuti all'apposizione ed alla manutenzione, durante tutto i il periodo di esecuzione dei lavori,di adeguata tabella cantiere. 'Apposizione tabelle cantiere, Legge 19/03/1990 n. 55 art.18.". Ai fini sanzionatori la normativa di riferimento è: Art. 44 (L) - Sanzioni penali (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30.La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)






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