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L’articolo 10 del Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965) e l’articolo 10 delle “Modalità per l’applicazione della tariffa dei premi Inail” (D.M. 12 giugno 2000) prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare all’Istituto l’inizio di ogni attività soggetta alla normativa sugli infortuni sul lavoro (c.d. “Denuncia di esercizio”) e gli inizi di ogni singolo lavoro inerente l’attività stessa (“Denuncia di nuovo lavoro”), fornendo tutti gli elementi e le indicazioni che siano richiesti dall’Inail per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Peraltro, si ritiene opportuno ricordare che l’articolo 10 sopra citato prevede la facoltà per l’istituto di dispensare il datore di lavoro, che ne faccia espressa richiesta, dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori. Tale dispensa potrà essere concessa solo se i lavori di cui si parla sono classificabili alla stessa voce di tariffa di quello per i quali è già in atto una posizione assicurativa e se richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di 15 giorni, nel caso in cui si tratti di lavori edili, stradali, idraulici di modesta entità.
Resta inteso che le imprese in questione, ottenuta la dispensa esplicita o in virtù del silenzio-assenso, dovranno continuare a denunciare i lavori di maggiore entità, privi dei requisiti sopra indicati.
Per chiedere all’Inail la dispensa, le imprese potranno utilizzare il fax-simile che di seguito si pubblica.
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