Confartigianato Pordenone segnala un pronunciamento della Commissione interpelli in materia di sicurezza e salute la quale ha chiarito che anche per le aziende che occupano fino a dieci lavoratori sussiste l’obbligo della designazione degli addetti al servizio antincendio.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto un parere in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio - visto l’articolo 5, comma 2 del DM 10 marzo 1998, il quale afferma che “per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.
La Commissione interpelli in materia di sicurezza e salute ha chiarito che la norma citata contempla l’esonero per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dall’individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.
Pertanto la previsione di cui all’articolo 18, del decreto legislativo 81/2008, trova applicazione anche per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti.
Infine la Commissione sottolinea che tale disposizione è ulteriormente confermata dall’art. 34, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.
Per ulteriori informazioni e assistenza alle imprese è possibile rivolgersi nelle sedi di Confartgianato.
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