Soggetti obbligati
- Vengono fornite precisazioni sui soggetti obbligati ad aderire al Sistri. Viene chiarito che per “produttori iniziali” di rifiuti pericolosi si intendono i produttori di rifiuti “speciali” pericolosi; sono pertanto esclusi i rifiuti “urbani” pericolosi. Non sono tenuti all’iscrizione Sistri i produttori che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, i quali continuano ad ottemperare agli obblighi conservando copia dei formulari e delle schede movimentazione. - Analogamente sono esclusi dall’iscrizione i trasportatori a titolo professionale di rifiuti “urbani” pericolosi, ad eccezione di quelli della Campania, nonché quelli che trasportano propri rifiuti pericolosi fino a un max di 30 kg o litri al giorno ai sensi dell’art. 212 c.8 del TU ambientale (che rientrano solo come produttori). Con la seconda versione della circolare ministeriale del 1° ottobre (vedi allegato), risultano obbligati all'iscrizione, in quanto operatori a titolo professionale, solo i trasportatori di rifiuti prodotti da terzi. La disposizione sembrerebbe escludere qualsiasi trasporto di propri rifiuti, ma trattandosi di una circolare di natura esplicativa e non normativa, si consiglia di attendere ulteriori chiarimenti. - Gli intermediari di rifiuti pericolosi si iscrivono anche per i rifiuti “urbani”. - I “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, sono tenuti ad iscriversi sia come “gestori” che come “produttori” ed a versare il contributo per ciascuna categoria.
Termini di operatività
- I trasportatori dei “propri” rifiuti pericolosi fino a 30 kg o litri giorno ai sensi dell’art. 212 c.8 del TU ambientale partiranno a marzo 2014 (come produttori) e non il 1 ottobre 2013. Analogamente, sulla base di quanto previsto con la seconda versione della circolare ministeriale, partirebbero a marzo tutti i trasportatori di propri rifiuti indipendentemente dalle quantità. - I vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale ovvero in partenza dal territorio nazionale verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Sistri.
Istruzioni operative
Fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al Sistri operano nel seguente modo: - I produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore; - Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto al momento della raccolta, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto mentre un’altra rimane presso il produttore stesso che è tenuto a conservarla per cinque anni; - Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo; - In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al Sistri o per i quali il sistema non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto. In questi casi il destinatario riporta il codice del formulario nel campo “annotazioni” della propria registrazione cronologica.
Sanzioni
Per il primo mese successivo alla data di avvio del Sistri (quindi fino al 31 ottobre) i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre agli adempimenti del Sistri, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto. Di conseguenza le sanzioni relative al Sistri si applicheranno a partire dal 1 novembre 2013. Si prevede comunque un ampliamento del periodo di non sanzionabilità.
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