Segnaliamo la pubblicazione (G.U. 289 del 10 dicembre 2013) del Decreto Legge 136/2013 che per la prima volta introduce nel nostro ordinamento esplicitamente il reato di “combustione illecita di rifiuti”.
Dopo l’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambiente) è stato infatti inserito il nuovo Art. 256-bis, “Combustione illecita di rifiuti” secondo cui “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.” Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso i delitti siano commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata (pene aumentate di un terzo) e sono ulteriormente aumentate se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti.
L'IUfficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per ogni chiarimento.
Jody Bortoluzzi
Ufficio Ambiente & Sicurezza
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