Ancora una sentenza che conferma l’obbligo per le imprese di indicare sempre gli oneri di sicurezza aziendali nelle offerte economiche.
Tali oneri, detti anche costi interni per la sicurezza, vanno specificati anche in assenza di apposita previsione nel bando, pena l’esclusione.
Lo ha ribadito nuovamente il Consiglio di Stato con la sentenza 3 febbraio 2016, n. 424.
La sentenza in esame riguarda l’affidamento di un appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero funzionale di una ex caserma, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La recente sentenza conferma l’orientamento prevalente circa la legittimità del potere di esclusione del concorrente in caso di mancata indicazione degli oneri sicurezza aziendali che costituisce un precetto inderogabile (ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, cod. contratti pubblici e 26, comma 6, t.u. sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008) a cui le imprese partecipanti sono tenute anche in assenza di esplicita previsione nella lex specialis, ossia nel bando.
Si ricorda che gli uffici di Confartigianato Pordenone sono a disposizione delle imprese per la consulenza nella redazione delle offerte per la partecipazione a gare d'appalto.
|