Comunicazione telematica delle dimissioni dal 12 marzo 2016, le indicazioni del Ministero
Il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro operativa dal 12 marzo 2016
Comunicazione telematica delle dimissioni dal 12 marzo 2016, le indicazioni del Ministero
Il Ministero del Lavoro con propria circolare ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, operativa dal 12 marzo 2016;
inoltre sul portale www.cliclavoro.gov.it ha pubblicato le prime risposte a quesiti (FAQ) relative alla nuova procedura di comunicazione delle dimissioni nonché il video tutorial.
La circolare fornisce specifici chiarimenti su quanto segue: - oltre alle ipotesi di esclusione già individuate dalla norma, quali lavoro domestico, recesso intervenuto nelle c.d. “sedi protette”, dimissioni della lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, viene specificato che la nuova procedura non si applica al recesso durante il periodo di prova né ai rapporti di pubblico impiego
- nel caso in cui il lavoratore si rivolga ad uno dei soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione) non è necessario che sia in possesso di PIN INPS né delle credenziali al portale cliclavoro
- nella sezione 4 del modulo di recesso dal rapporto di lavoro, la data da indicare è quella di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale, e non quella di cessazione del rapporto (quindi da tale data decorre il periodo id preavviso)
- il modello, una volta compilato e salvato (con l’apposizione della marca temporale e del codice identificativo), sarà trasmesso al datore di lavoro nella propria casella di posta elettronica, anche certificata, e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (la nota ministeriale sembra consentire anche l’uso della posta elettronica non certificata)
- il lavoratore è tenuto a rispettare i termini di preavviso contrattuale per il recesso, salvi i casi di dimissioni per giusta causa; in caso di mancato rispetto di tali termini, le dimissioni, seppur immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno
- poiché le dimissioni rassegnate con modalità diverse dal modulo telematico sono inefficaci, la circolare suggerisce che in tal caso “il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina”.
- Si segnala inoltre che la nuova disciplina non individua modalità alternative di comunicazione e di risoluzione del rapporto di lavoro che possano vanificare l’eventuale comportamento inerte del lavoratore, si pensi, ad esempio, al caso di mancata ricezione del modulo da parte del datore di lavoro e di assenza del lavoratore nonché alle ipotesi di dimissioni per fatti concludenti.
La circolare ministeriale informa, inoltre, che sono stati messi a disposizione degli utenti i seguenti strumenti di supporto:
un video tutorial, reso disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, per illustrare la compilazione del modulo una casella di posta elettronica per inoltrare quesiti per l’utilizzo del sistema;
la pubblicazione periodica di FAQ al link: http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx
(Fonti: circolare Ministero del Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016, circolare Confartigianato Imprese prot.295SC/PP del 07marzo2016)
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