A partire dal D.Lgs. 626/94 e fino ad arrivare all’attuale D.Lgs. 81/08, è stata prevista la facoltà per i datori di lavoro delle imprese artigiane di svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), frequentando un apposito corso di formazione.
Con l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 è stato disciplinato, fra gli altri aspetti, l’aggiornamento obbligatorio per tutti i datori di lavoro R.S.P.P. che avessero frequentato il relativo corso antecedentemente all’11 gennaio 2012, di durata variabile a seconda della classe di rischio dell’azienda: Attività a rischio alto: 14 ore Attività a rischio medio: 10 ore
Attività a rischio basso: 6 ore ATTENZIONE: la classe di rischio dell’azienda va individuata in base ai codici ATECO dell’attività, secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011. La scadenza per poter proseguire senza interruzioni nel ruolo di R.S.P.P. era fissata all’11 gennaio 2017 per tutti coloro i quali avessero frequentato il corso per R.S.P.P. con le modalità in vigore prima dell’11 gennaio 2012.
Coloro i quali non avessero adempiuto all’obbligo di aggiornamento nei termini previsti (11 Gennaio 2017) e intendessero riacquisire l’abilitazione, possono frequentare ora il corso di aggiornamento stabilito dagli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011 (fino a quel momento, l’azienda deve dotarsi di un R.S.P.P. esterno).
Ricordiamo che il corso di aggiornamento deve essere poi ripetuto entro i 5 anni dalla data di svolgimento.
Questo significa che tutti coloro che avessero frequentato il corso completo per R.S.P.P. nel corso dell’anno 2012, o il relativo aggiornamento sempre nell’anno 2012, dovranno ottemperare al nuovo aggiornamento nel corso del 2017 (5 anni dalla data riportata sugli attestati).
Allo scopo di prevedere percorsi che integrino alle nozioni di base previste gli aspetti tipici dei singoli comparti, invitiamo le aziende interessate ad iscriversi al più presto inviando il modulo di adesione in allegato. Nel caso non si ottemperasse all’obbligo di aggiornamento, e non si nominasse un RSPP esterno, è prevista la sanzione di cui all’art. 55 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, ovvero “arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro”, con l’obbligo ulteriore di frequentare il relativo corso.
I corsi verranno attivati al raggiungimento di almeno 15 iscritti.
Per informazioni sui corsi: Manola Furlanetto tel. 0434 509 250
e-mail: formazione@confartigianato.pordenone.it
Per informazioni su obblighi e normativa: Jody Bortoluzzi tel. 0434 509 261 e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it
Flavia Fani tel. 0434 509 207 e-mail: f.fani@confartigianato.pordenone.it
Per l’iscrizione si prega inviare la scheda di adesione allegata.
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