Pubblicato in Gazzetta il dpr recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo: dal 22 agosto in vigore le nuove regole
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 il dpr n. 120 del 13 giugno 2017, recante la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo.
Il regolamento entra in vigore il 22 agosto 2017. Il nuovo regolamento attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo (art. 8 dl 133/2014, decreto Sblocca Italia) e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa.
Il testo, già approvato “definitivamente” il 14 luglio 2016, ma mai pubblicato, contiene nuove disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo.
Riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano: · la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri, ossia
· di piccole dimensioni
· di grandi dimensioni
· di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA
· il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
· l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
· la gestione nei siti oggetto di bonifica
· le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri
· le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti
· le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti
· l’utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal dlgs 152/2006 per le bonifiche: 1.000 mg/kg
· il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e scompare la notifica preventiva all’autorità competente per ciascun trasporto Elementi di semplificazione Il regolamento prevede le seguenti novità: · semplificazione delle procedure e termini certi per concluderle
· procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti
· disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo
· gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
· utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
· rafforzamento del sistema dei controlli
· eliminazione dell’obbligo di comunicazione all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce intese come sottoprodotti nei grandi cantieri
· possibilità di gestire ed utilizzare terre e rocce come sottoprodotti anche senza previa approvazione del piano di utilizzo da parte dell’Autorità competente nei cantieri di grandi dimensioni
· proroga di 2 anni del piano di utilizzo mediante semplice comunicazione al Comune e all’Arpa nei cantieri di grandi dimensioni
· possibilità di fornire una semplice comunicazione per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo o per prorogarlo per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a Via o ad Aia Le nuove regole in sintesi Cantiere di grandi dimensioni
Il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce si definisce di grandi dimensioni se le quantità sono superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto.
Cantiere di piccole dimensioni Al di sotto del limite di 6.000 metri cubi di terre e rocce prodotte, il cantiere si definisce di piccole dimensioni.
Rifiuti e sottoprodotti Affinché terre e rocce siano sottoprodotti, occorre che:
· siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale · siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo dpr 120/2017
· l’utilizzo sia conforme al piano o alla dichiarazione per l’utilizzo (piccoli cantieri) Riutilizzo di terre e rocce Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni di legge si verifica: · nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
· in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava Deposito intermedio Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo. Può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti. Decorsa la durata temporanea, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti.
Il trasporto fuori sito di quelle terre e rocce da scavo considerate sottoprodotti è accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7.
Dichiarazione di avvenuto utilizzo La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta l’impiego di terre e rocce in conformità a:
· piano di utilizzo, previsto per i grandi cantieri
· dichiarazione di utilizzo, prevista per i piccoli cantieri Si tratta di un’autocertificazione redatta dal produttore o dall’esecutore, usando l’allegato 8 e trasmessa anche all’Arpa.
Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti. Dichiarazione di utilizzo Per i piccoli cantieri è prevista la Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 del decreto.
In allegato è presente l’apposito modello. Con la Dichiarazione di utilizzo, il titolare definisce:
· Sezione A: dati del produttore ·
Sezione B: dati del sito di produzione (dimensione dell’area, tecnologie di scavo, quantità di materiale da scavo destinata all’utilizzo, ecc.) ·
Sezione C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio (autorizzazioni, periodo di deposito, massimo quantitativo che verrà depositato) ·
Sezione D: dati del sito di destinazione ·
Sezione E: tempi previsti per l’utilizzo Sul fronte dei piccoli cantieri, per l’uso come sottoprodotti di terre e rocce il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglie di contaminazione previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.
I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo.
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