Entrano in vigore dal 22 marzo le Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018).
Dopo ben 10 anni le NTC 2008 (approvate con dm 14 gennaio 2008) lasciano spazio alle NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018.
Le NTC 2018 sono normative fondamentali in quanto definiscono i principi da seguire per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni e specificano le prestazioni che gli edifici devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e stabilità.
Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prestazioni, per quanto non espressamente specificato nelle NTC 2018, si può far riferimento a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici (ad esempio gli Eurocodici).
Il decreto ministeriale è costituito da 3 articoli e un allegato contenente il testo relativo alla revisione delle norme:
· nell’articolo 1 si stabilisce l’approvazione del testo contenuto nell’allegato
· nell’articolo 2 si precisa la durata del periodo transitorio successivo alla pubblicazione delle NTC 2018
· nell’articolo 3 si indica che l’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche sarà a 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
In allegato al dm è presente il testo della nuova norma che risulta diviso in 12 Capitoli:
1. Oggetto
2. Sicurezza e prestazioni attese
3. Azioni sulle costruzioni
4. Costruzioni civili e industriali
5. Ponti
6. Progettazione geotecnica
7. Progettazione per azioni sismiche
8. Costruzioni esistenti
9. Collaudo statico
10. Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
11. Materiali e prodotti ad uso strutturale
12. Riferimenti tecnici.
Le novità introdotte dalle NTC 2018: Semplificazioni per la messa in sicurezza
Una delle principali novità delle nuove NTC 2018 è l’introduzione di semplificazioni per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici esistenti: secondo le nuove regole, in caso di mutamento di destinazione d’uso (§ 8.4.3. lettera c) e di modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV, è previsto uno sconto del 20% sulla verifica.
In particolare, il livello di sicurezza della costruzione, quantificato attraverso il rapporto ?E (rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione) deve essere pari almeno 0.8 (invece di 1).
Tale semplificazione è stata introdotta anche al fine di migliorare il funzionamento del sismabonus e di consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili ed evitare operazioni di ristrutturazione troppo costose.
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