E’ stato approvato, nella seduta n. 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”).
Le modifiche al Codice dei contratti pubblici: Le novità riguardano in particolare 79 modifiche al codice, tra cui:
superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico; innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori; il massimo ribasso è consentito per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; la soglia per gli affidamenti diretti resta a 40.000 euro; è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti; l’anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni tipo di appalto, anche ai servizi e forniture; il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto; il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa; eliminato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici; vegono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA; eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante.
I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti; la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito dall’Anac; le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante.
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