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LE ENTRATE CHIARISCONO CHE SI PUO' ACCEDERE ALLE DETRAZIONI FISCALI ANCHE SENZA UNA CILA, QUALORA GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE RICADANO IN EDILIZIA LIBERA.

Con la risposta all’interpello n. 287/2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito al rapporto tra detrazioni fiscali e titoli edilizi.

Il quesito L’istante riferisce di aver effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici e che, prima di iniziare i predetti lavori, si è rivolta all’ufficio comunale di competenza per avere indicazioni sulle procedure da seguire. Il Comune ha risposto che non era necessaria effettuare alcuna comunicazione, poiché tali lavori sono compresi tra quelli di “edilizia libera”.

Ciò posto, l’istante che intende fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, si è rivolto al proprio commercialista il quale sostiene, invece, che per i predetti lavori sia necessario presentare la CILA (comunicazione inizio dei lavori asseverata da un tecnico).

L’istante, avendo effettuato correttamente tutti gli adempimenti prescritti, tra cui i pagamenti mediante bonifico specifico, ritiene di avere diritto alle detrazioni. Risposta delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ricorda che: nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del dPR n. 445/2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Va rilevato, al riguardo, che con il dlgs n. 222/2016 è stato attuato, tra l’altro, un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, la cui disciplina è contenuta a livello nazionale nel Testo unico dell’Edilizia, prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera. Il suddetto decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella A che, nella Sezione II – Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. Ricordiamo anche che, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del citato dlgs n. 222/2016, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

Sulla base di quanto sopra esposto, con riferimento al quesito proposto, si precisa che gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall’istante rientrano, in linea di principio, come chiarito dalla circolare n. 13/E del 2019, tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR. La qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio ed urbanistico presuppone, tuttavia, valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell’Agenzia delle Entrate in quanto spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica. ù

In conclusione: sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione, l’Istante potrà fruire della detrazione.






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