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CCNL EDILIZIA, CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO

Per le imprese che operano nel settore edile resta l’obbligo di applicare il contratto nazionale dell’edilizia. Lo ha ribadito l’Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 9 del 10 settembre scorso che fornisce precisazioni sulla circolare n. 7/2019art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 in materia di benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva. La precedente circolare aveva lasciato spazio a dubbi interpretativi ventilando la possibilità per il datore di lavoro di fruire dei sopracitati benefici a prescindere dal contratto collettivo applicato.

La circolare emanata a maggio – spiega l’Ispettorato - “si limita a chiarire la portata dell’art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Ne consegue che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. Tale interpretazione non si presta tuttavia ad un’applicazione estensiva che porti a riconoscere ai contratti sottoscritti con organizzazioni sindacali prive del requisito della maggiore rappresentatività le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico.

L’Ispettorato ha pertanto ricordato “nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile, nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del Durc e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006».



   

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- CCNL EDILIZIA, CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO

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