Decreto Legge “Rilancio”
Validità DURC fino al 15 giugno 2020
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Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) chiarisce che i DURC la cui scadenza è compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano validità fino al 15 giugno 2020.
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Vi informiamo che l’INPS, con il messaggio n. 2103/2020 (v. allegato) ha illustrato le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva alla luce di quanto previsto dall’art. 81, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che ha escluso il DURC dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Come noto infatti, la Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, ha disposto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, tra cui anche il DURC, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Il D.L. n. 34/2020 è tuttavia intervenuto nuovamente sulla materia (disciplinata dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020) escludendo espressamente il DURC dall’ampliamento del periodo di scadenza e di conservazione.
Pertanto, in virtù di tale ultima modifica legislativa, i DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.
In merito alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, restano ferme le istruzioni impartite col messaggio INPS n. 1374/2020 (cfr. circolare confederale prot. n. 462 del 9 aprile 2020).
Il messaggio INPS precisa, infine, che ai fini della verifica della regolarità contributiva non possono essere considerati gli adempimenti ed i versamenti previdenziali dal momento che gli stessi sono stati sospesi dalle disposizioni legislative emergenziali vigenti.
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