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Nuovo decreto Covid
il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure per il superamento della fase emergenziale da Covid-19.
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E’ attesa per i prossimi giorni la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale.
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Il provvedimento, che va nella direzione di un progressivo superamento delle restrizioni vigenti, contiene le seguenti disposizioni di interesse:
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1) GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS
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viene confermato l’obbligo del possesso del green pass base per i lavoratori del settore privato fino al 30 aprile 2022 fermo restando l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, dal 1° al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro sarà sufficiente, anche per tali soggetti, esibire un green pass base, anziché rafforzato, viene eliminata, a partire dal 1° aprile, la necessità del green pass base per l’accesso dei clienti ai servizi alla persona, per l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, e alle attività commerciali sempre dal 1° aprile e fino al 30 aprile, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass base l'accesso ad alcuni servizi e attività tra i quali mense e catering continuativo su base contrattuale e corsi di formazione pubblici e privati; è necessario il possesso del green pass base per l’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti è consentito solo ai possessori del green pass rafforzato, fino al 30 aprile, l’accesso alle seguenti attività: a) servizi di ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; c) convegni e congressi; d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
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2) QUARANTENA PER I CONTATTI STRETTI E FINE ISOLAMENTO
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Dal 1° aprile 2022:
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viene del tutto eliminata la quarantena precauzionale, prevedendo che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
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3) MASCHERINE
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Vengono definiti i casi nei quali, dal 1° al 30 aprile 2022, è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2, tra i quali si segnalano:
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a) accesso e utilizzo di alcuni mezzi di trasporto (tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado); b) spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportivi.
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Inoltre, fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati in precedenza e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare le mascherine, ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
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4) ALTRE DISPOSIZIONI
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Vengono prorogati alcuni termini correlati allo stato di emergenza da Covid.
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Di particolare rilevanza è la proroga fino al 30 giugno delle disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato (art. 90, co. 3 e 4, del DL 34/2020).
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Vengono abrogate numerose disposizioni del DL 52/2021 che contenevano limitazioni e obblighi per lo svolgimento di attività e servizi e di conseguenza vengono soppresse le relative sanzioni; continuano, invece, a essere sanzionate le violazioni relative all’impiego del green pass per l’accesso alle attività stabilite dalla legge. Vengono, infine, introdotte sanzioni per le violazioni delle nuove disposizioni in materia di isolamento e sorveglianza e utilizzo delle mascherine.
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Si prevede infine che, fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni.
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