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Nuovo decreto Covid

il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure per il superamento della fase emergenziale da Covid-19.

E’ attesa per i prossimi giorni la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, che va nella direzione di un progressivo superamento delle restrizioni vigenti, contiene le seguenti disposizioni di interesse:

1) GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS

­ viene confermato l’obbligo del possesso del green pass base per i lavoratori del settore privato fino al 30 aprile 2022
­ fermo restando l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, dal 1° al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro sarà sufficiente, anche per tali soggetti, esibire un green pass base, anziché rafforzato,
­ viene eliminata, a partire dal 1° aprile, la necessità del green pass base per l’accesso dei clienti ai servizi alla persona, per l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, e alle attività commerciali
­ sempre dal 1° aprile e fino al 30 aprile, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass base l'accesso ad alcuni servizi e attività tra i quali mense e catering continuativo su base contrattuale e corsi di formazione pubblici e privati; è necessario il possesso del green pass base per l’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
­ è consentito solo ai possessori del green pass rafforzato, fino al 30 aprile, l’accesso alle seguenti attività:
a) servizi di ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
c) convegni e congressi;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

2) QUARANTENA PER I CONTATTI STRETTI E FINE ISOLAMENTO

Dal 1° aprile 2022:

­ viene del tutto eliminata la quarantena precauzionale, prevedendo che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
­ è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.


3) MASCHERINE

Vengono definiti i casi nei quali, dal 1° al 30 aprile 2022, è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2, tra i quali si segnalano:

a) accesso e utilizzo di alcuni mezzi di trasporto (tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado);
b) spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportivi.

Inoltre, fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati in precedenza e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare le mascherine, ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

4) ALTRE DISPOSIZIONI

Vengono prorogati alcuni termini correlati allo stato di emergenza da Covid.

Di particolare rilevanza è la proroga fino al 30 giugno delle disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato (art. 90, co. 3 e 4, del DL 34/2020).

Vengono abrogate numerose disposizioni del DL 52/2021 che contenevano limitazioni e obblighi per lo svolgimento di attività e servizi e di conseguenza vengono soppresse le relative sanzioni; continuano, invece, a essere sanzionate le violazioni relative all’impiego del green pass per l’accesso alle attività stabilite dalla legge. Vengono, infine, introdotte sanzioni per le violazioni delle nuove disposizioni in materia di isolamento e sorveglianza e utilizzo delle mascherine.

Si prevede infine che, fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni.






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