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Contributi economici EBIART per NON AUTOSUFFICIENZA

Vi informiamo che l’EBIART F.V.G., dal 1° giugno 2022, eroga contributi economici, per i casi sotto indicati, ai dipendenti, ai titolari e ai soci / coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato e che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni costituenti l’EBIART nonché in regola con la contribuzione prevista dagli accordi sottoscritti dalle stesse parti datoriali e sindacali: ad esempio essere in regola con il versamento a EBNA/FSBA che si fa mensilmente tramite F24; per i settori della metalmeccanica, legno, alimentazione-panificazione essere in regola anche con i versamenti al relativo Fondo di categoria regionale che si fanno, invece, con bonifico bancario.

Le aziende interessate sono quelle con dipendenti, escluso il settore edilizia in quanto non versa all’ebiart. Vi invitiamo, pertanto, a diffondere la presente informativa anche ai vostri dipendenti.

Sarà possibile presentare le domande di cui sotto dal 1° giugno 2022 fino al 31 gennaio 2023 (si consiglia il prima possibile).
Nella domanda va riportata la data del giorno in cui si consegna la stessa.

Sono erogati 2 tipi di contributi, non cumulabili, per: 1) NON AUTOSUFFICIENZA; 2) ASSISTENZA.

MISURA DEL CONTRIBUTO E AMMISSIBILITA’

Per ambedue i casi, il contributo economico annuo, rapportato alle mensilità di diritto, è pari a € 800,00 lordi per nucleo familiare.

L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.

1) NON AUTOSUFFICIENZA
Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui CONIUGE, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016), nonché FIGLIO/A (discendente di primo grado) ha il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L’intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 c. 3 L.104/92 o invalidità risultante da certificazione rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.
2) ASSISTENZA
Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui CONIUGE, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché GENITORE (familiare ascendente di primo grado) avendo il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia Giulia ovvero:
o Assistenza domiciliare – Badante,
o Centro diurno anziani,
o Casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo),
o Centro socio riabilitativo diurno,
o Centro socio riabilitativo residenziale.

L’intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore, titolare e socio ha il riconoscimento di handicap di un familiare ai sensi ex art.3 comma 3 L.104/92 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli Venezia Giulia attestante lo stato di invalidità del familiare.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

 Copia certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall’INPS, ai sensi della Legge 104/92 art. 3 c. 3 e/o della Legge 102/09 art. 20 c.1/2.

 Copia documentazione anagrafica rilasciata dal Comune attestante la relazione famigliare.

 Copia modello ISEE in corso di validità.






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