Vi informiamo che l’EBIART F.V.G., dal 1° giugno 2022, eroga contributi economici, per i casi sotto indicati, ai dipendenti, ai titolari e ai soci / coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato e che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni costituenti l’EBIART nonché in regola con la contribuzione prevista dagli accordi sottoscritti dalle stesse parti datoriali e sindacali: ad esempio essere in regola con il versamento a EBNA/FSBA che si fa mensilmente tramite F24; per i settori della metalmeccanica, legno, alimentazione-panificazione essere in regola anche con i versamenti al relativo Fondo di categoria regionale che si fanno, invece, con bonifico bancario.
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Le aziende interessate sono quelle con dipendenti, escluso il settore edilizia in quanto non versa all’ebiart. Vi invitiamo, pertanto, a diffondere la presente informativa anche ai vostri dipendenti.
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Sarà possibile presentare le domande di cui sotto dal 1° giugno 2022 fino al 31 gennaio 2023 (si consiglia il prima possibile). Nella domanda va riportata la data del giorno in cui si consegna la stessa.
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Sono erogati 2 tipi di contributi, non cumulabili, per: 1) NON AUTOSUFFICIENZA; 2) ASSISTENZA.
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MISURA DEL CONTRIBUTO E AMMISSIBILITA’
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Per ambedue i casi, il contributo economico annuo, rapportato alle mensilità di diritto, è pari a € 800,00 lordi per nucleo familiare.
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L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.
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1) NON AUTOSUFFICIENZA Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui CONIUGE, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016), nonché FIGLIO/A (discendente di primo grado) ha il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale. L’intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 c. 3 L.104/92 o invalidità risultante da certificazione rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia. 2) ASSISTENZA Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui CONIUGE, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché GENITORE (familiare ascendente di primo grado) avendo il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia Giulia ovvero: o Assistenza domiciliare – Badante, o Centro diurno anziani, o Casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo), o Centro socio riabilitativo diurno, o Centro socio riabilitativo residenziale.
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L’intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore, titolare e socio ha il riconoscimento di handicap di un familiare ai sensi ex art.3 comma 3 L.104/92 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli Venezia Giulia attestante lo stato di invalidità del familiare.
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
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Copia certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall’INPS, ai sensi della Legge 104/92 art. 3 c. 3 e/o della Legge 102/09 art. 20 c.1/2.
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Copia documentazione anagrafica rilasciata dal Comune attestante la relazione famigliare.
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Copia modello ISEE in corso di validità.
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